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IMU

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IMU 2024

PRESUPPOSTO

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio dello Stato, escluse le abitazioni principali o assimilate, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (case di lusso).

DEFINIZIONI

  • per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • per AREA FABBRICABILE si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
  • per TERRENO AGRICOLO si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell’IMU sono coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti:

  • Proprietà;
  • Usufrutto;
  • Uso;
  • Abitazione;
  • Enfiteusi;
  • Superficie;
  • Il concessionario su aree demaniali;
  • Il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
  • Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

 

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili.

Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Moltiplicatore

Categoria fabbricati

160

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

140

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.

80

per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

65

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

55

per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento nei seguenti casi:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 Gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.

La base imponibile è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

SCADENZE

Per l'anno 2024 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

  • PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2024
  • SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2024

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2024.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24) ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (piattaforma PAGOPA).

 

I Codici per il versamento

DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

COMUNE

STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale cat. Cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze

3912

 

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

 

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3916

 

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918

 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato

 

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Comune

3930

 

DICHIARAZIONE

Per le variazioni intervenute nel 2023 è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2024.

Ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 160/2019, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

 


 Regolamento IMU (approvato in Consiglio con Delibera 13-2020)

 Delibera 71-2020 Giunta differimento acconto IMU

 Delibera 13-2020 Approvazione regolamento IMU

 Delibera 14-2020 Aliquote IMU

 Valori aree edificabili 2021

 Saldo IMU 2020 - informazioni pagamento

 Delibera CC n.11 del 16022021 IMU 2021

 Delibera CC n.6 del 24022022 IMU 2022

 Delibera CC n. 3 del 28022023 IMU 2023

 Tabelle VALORI AREE EDIFICABILI_2022

 Delibera CC n. 33 del 28122023 IMU 2024